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Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi, come può essere anche convenuto in giudizio in rappresentanza del condominio, per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio.
L’articolo 1130, comma 1, n. 4, Codice civile prevede l’obbligo dell’amministratore di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio. Rientrano tra gli atti conservativi oltre a quelli necessari alla conservazione giuridica delle parti comuni, anche quelli riguardanti la conservazione materiale delle stesse.