L’assemblea è l’organo sovrano destinato ad esprimere la volontà collettiva dei partecipanti al condominio.
All’assemblea sono riservate esemplificativamente le attribuzioni riconosciute dall’art. 1135 c.c. e ad essa spetta il potere di approvare qualunque provvedimento inerente alle cose comuni, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio, sempreché non si tratti di provvedimenti volti a perseguire una finalità extra condominiale.
L’assemblea dei condomini provvede:
1) alla nomina, alla conferma ed alla revoca dell’amministratore e all’approvazione dell’importo dovutogli a titolo di compenso;
2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno ed alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all’approvazione del rendiconto condominiale annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari o all’intero ammontare dei lavori, o ai singoli pagamenti dovuti gradualmente, in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori, se così previsto dal contratto d’appalto;
5) a disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni;
6) a modificare la destinazione d’uso delle parti comuni per soddisfare esigenze di interesse condominiale;
7) in merito alla cessazione delle attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni;
8) a promuovere una lite o resistere ad una domanda, autorizzando, anche in via di ratifica, la costituzione in giudizio dell’amministratore nelle controversie per le quali è autonomamente legittimato ad agire, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c.;
9) approva il regolamento che contiene le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione;
10) irroga le sanzioni per le infrazioni al regolamento di condominio;
11) decide sui ricorsi dei condomini contro i provvedimenti presi dall’amministratore;
12) autorizza l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.

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