L’apertura del conto corrente rientra tra le attribuzioni autonomamente conferite all’amministratore e non impone, di per sé, specifiche autorizzazioni assembleari, necessarie, invece, per l’apertura di una linea di credito bancaria.
L’art. art. 1129 C.C. comma 7, vincola «l’amministratore a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio», aggiungendo che «ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica».