Sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste. Sono invece meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, quando siano frutto di un accordo di occasionale deroga rispetto all’applicazione dei criteri legali di riparto, nell’esercizio delle attribuzioni assembleari. La relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall’art. 1137, comma 2, cod. civ. (entro 30 giorni dalla data dell’assemblea per i condomini presenti e 30 giorni dal ricevimento del verbale, per gli assenti.

Corte-di-Cassazione-Sezione-2-)

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