La sede di Bologna dell’Organismo di Mediazione ICAF (iscrizione Ministero della Giustizia n. 549), offre un servizio rivolto a cittadini, imprese e professionisti che necessitano dello strumento della mediazione per la risoluzione di controversie civili e commerciali, riguardanti i diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura, in tempi brevi e con costi certi e contenuti.

Lo sportello è aperto al pubblico per informazioni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30.

Per la presentazione delle istanze di mediazione ed eventuali consulenze è necessario prendere appuntamento telefonando al 039 333 5343927 oppure scrivendo a bologna@istitutoicaf.it .

La mediazione civile

La mediazione civile è una procedura di risoluzione delle controversie alternativa alla giustizia ordinaria, nella quale un mediatore professionista adeguatamente formato, imparziale ed indipendente, aiuta due o più parti a trovare un accordo che soddisfi al meglio le loro esigenze. Si tratta di uno strumento che consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura, in tempi brevi e con costi certi e contenuti. E l’aspetto innovativo è che le parti SCELGONO in che modo risolvere la controversia.

La mediazione è stata disciplinata dal Decreto Legislativo 28 del 4 marzo 2010, che prevede l’obbligo, prima di adire la giustizia ordinaria, di esperire un tentativo di mediazione nelle seguenti materie: condominio (tra cui l’impugnazione di delibere), diritti reali (usucapione, servitù…), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari, controversie derivanti da contratti Covid.

Il D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. prevede che il procedimento di mediazione si svolga esclusivamente presso Organismi di Mediazione iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Avvia una mediazione civile

L’istanza o domanda di mediazione è il documento con cui la parte istante (chi intende avviare un procedimento di mediazione) formula richiesta alla segreteria dell’Organismo di avviare la procedura di mediazione convocando l’altra parte / le altre parti in mediazione.

L’istanza di mediazione deve essere compilata e sottoscritta dalla parte istante e/o dall’eventuale assistente di parte solo nelle sezioni di interesse della mediazione in questione.

L’istanza è composta dalle seguenti sezioni:

  • FRONTESPIZIO
  • INDIVIDUAZIONE DELLA MATERIA DI CONFLITTO RISPETTO ALLA NORMA
  • PARTE ISTANTE PERSONA FISICA: dati anagrafici e recapiti
  • PARTE ISTANTE PERSONA GIURIDICA: dati anagrafici e recapiti
  • DELEGATO PARTE ISTANTE: dati anagrafici e recapiti
  • AVVOCATO PARTE ISTANTE: dati anagrafici e recapiti
  • PARTE CONVENUTA PERSONA FISICA: dati anagrafici e recapiti
  • PARTE CONVENUTA PERSONA GIURIDICA: dati anagrafici e recapiti
  • DELEGATO PARTE CONVENUTA: dati anagrafici e recapiti
  • AVVOCATO PARTE CONVENUTA: dati anagrafici e recapiti
  • BREVE DESCRIZIONE DEI FATTI OGGETTO DI CONTROVERSIA + RICHIESTE/MOTIVO DI AVVIO
  • ALLEGATI ad uso del mediatore
  • VALORE DELLA CONTROVERSIA
  • SEDE / SPORTELLO presso cui si desidera che la mediazione venga svolta
  • DATI PER LA FATTURAZIONE (qualora non venisse compilato questo campo, la segreteria utilizzerà i dati dell’istante; la fattura una volta emessa, non potrà essere modificata)

Compilazione

L’istanza è disponibile in questa pagina e si può compilare on line inserendo i dati negli appositi spazi e selezionando le apposite tendine. Altrimenti, è anche possibile compilare l’istanza scaricando il file nel formato doc (si può compilare direttamente al pc, poi è necessaria la firma alla fine del documento) e pdf (per compilarlo, è necessario stampare il documento); per scaricare il documento in doc o pdf, si invita a cliccare su uno dei due bottoni corrispondenti.

MEDIAZIONE CONGIUNTA: in caso di avvio congiunto della mediazione è necessario specificarlo selezionando l’apposita voce nella pag.1 e inserendo tutte le parti come PARTI ISTANTI (ognuna avrà il suo modulo con i dati personali e di contatto). Diversamente, fleggare MEDIAZIONE AVVIATA DA UNA SOLA PARTE.

MEDIAZIONE DELEGATA/DEMANDATA: in caso di mediazione delegata o demandata dal giudice è necessario specificarlo selezionando l’apposita voce nella pag.1 e inserendo il termine temporale da rispettare.

TEMPISTICHE DA RISPETTARE: se esistono delle tempistiche da rispettare (mediazione delegata, impugnazione della delibera assembleare) è necessario specificarlo selezionando l’apposita voce nella pag.1. Diversamente, la segreteria procederà con il normale rispetto dei termini di legge, senza dare alcun carattere di urgenza.

PARTE ISTANTE/PARTE CONVENUTA: È importante che i dati anagrafici di parte istante e parte convenuta siano verificati e che i dati di recapito siano quanto più completi possibile, quindi inserire email, indirizzo fisico residenza e domicilio, numero di telefono, anche se con la parte convenuta è presente anche l’avvocato.

In caso di dubbio sull’esistenza o meno di persone / società o sui titolari, si invita l’istante o il suo assistente a svolgere preventivamente una visura camerale. ICAF può svolgere a pagamento attività di ricerca dati, informazioni e visure anagrafiche e camerali (costi indicati sull’istanza).

La segreteria dell’organismo e i mediatori provvederanno a contattare la parte convenuta utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, aumentando considerevolmente la possibilità di adesione al procedimento.

Nel caso le parti istanti o le parti convenute siano più di una, si compila l’apposito modulo tante volte quante sono le parti.

Nel caso in cui non fossero presenti gli avvocati o i delegati, non compilare le sezioni dedicate.

È importante descrivere la situazione, ponendo particolare attenzione alle richieste e motivo di avvio del procedimento, così da favorire la partecipazione della parte convenuta e dar modo al Responsabile dell’Organismo di nominare il mediatore più idoneo a gestire la controversia. Utile allegare documenti, che NON VERRANNO TRASMESSI alla parte convenuta, ma che rimangono ad uso della segreteria e del mediatore.

Tipologie

Obbligatoria, facoltativa, demandata e delegata

In caso di controversie per cui il procedimento di mediazione è obbligatorio (materie “obbligatorie”), prima di adire al giudizio, le parti per legge devono esperire la mediazione.

E’ obbligatorio esperire il tentativo di mediazione in qualsiasi materia quando è il giudice a disporlo in sede di giudizio, anche di appello (mediazione demandata o delegata).

Permane poi la possibilità di esperire il tentativo di mediazione con riferimento ad altre tipologie di controversie, su libera iniziativa di una parte, su istanza congiunta delle parti (mediazione congiunta) oppure quando è previsto da un’apposita clausola contrattuale o statutaria (si veda l’allegato “Clausola di Mediazione”) , ad esempio per i rapporti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici, per i contratti d’appalto, per i recuperi crediti e per ogni controversia nella sfera dei diritti civili disponibili.

Quando la mediazione riguarda una controversia che non rientra nelle materie “obbligatorie”, la mediazione si dice “facoltativa” o “non obbligatoria”. Le parti sono libere di partecipare senza l’assistenza legale oppure assistite da qualsiasi altro professionista. Tra le materie non obbligatorie ricordiamo: recupero crediti (commerciali, condominiali, privati), risarcimento danni, appalto, prestazione d’opera manuale e intellettuale, contestazione di lavori, contratti d’agenzia.

Durata

Il procedimento di mediazione deve concludersi entro tre mesi e il primo incontro tra le parti viene fissato entro poche settimane dalla presentazione della domanda di mediazione e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data del deposito.

I tre mesi decorrono:

  • dal giorno del deposito della domanda;
  • dal termine stabilito dal giudice per provvedere al deposito della domanda, se la mediazione è stata avviata quando il processo era già iniziato.

E’ tuttavia espressamente previsto che le parti possano prorogare di altri tre mesi tale primo termine dopo l’avvio della mediazione e prima dello spirare del primo termine.

Un procedimento può durare un solo incontro oppure più incontri e la durata di ciascun incontro è variabile, per permettere alle parti di confrontarsi e approfondire ogni aspetto della problematica.

Costi e vantaggi fiscali

La mediazione è una procedura dai costi predeterminati e contenuti e le tariffe sono fissate secondo le indicazioni del D.M. 145/2011 e s.m.i.

Per il dettaglio si rinvia al seguente link: https://www.istitutoicaf.it/costi-della-mediazione-civile/

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

La parte (persona fisica o impresa) ha diritto a vedersi riconosciuto un credito di imposta in caso svolga la procedura di mediazione nelle seguenti misure:

  • Fino a € 600,00 sull’indennità pagata all’Organismo in caso di accordo conciliativo (ridotto a 300,00 se la procedura si conclude con un mancato accordo).

Tale credito si riconosce a tutti i tipi di procedure di mediazione, quindi sia a quelle obbligatorie, che alle delegate, che alle volontarie.

  • Fino a € 600,00 sul compenso versato al proprio legale in caso di accordo (ridotto a € 300,00 se la procedura si conclude con un mancato accordo), nei limiti previsti dai parametri professionali.

Tale credito si riconosce alle procedure di mediazione obbligatorie e alle delegate.

  • Fino a € 518,00 sul contributo unificato corrisposto per il giudizio che venga estinto a seguito della conclusione di un accordo in mediazione demandata, pari all’importo versato e fino ad un massimo di 518,00 euro.

Tale credito si applica alla mediazione delegata.

Il credito d’imposta è utilizzabile anche qualora si svolgano nell’arco di un anno più procedure, cumulandosi, ma fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche.

Riservatezza

Su informazioni e dichiarazioni

Nella mediazione viene garantita la massima riservatezza: tutti coloro che intervengono a qualunque titolo nel procedimento (segreteria, mediatori) sono tenuti a mantenere la riservatezza in merito allo stesso e, salvo diverso accordo tra le parti, ogni informazione acquisita e dichiarazione resa nel corso di tutta la procedura non potrà essere utilizzata in un futuro giudizio che verta sulla medesima controversia. Prima di ogni procedimento di mediazione, all’accettazione dell’incarico, ogni mediatore sottoscrive un modulo nel quale, oltre a dichiarare la propria imparzialità, si obbliga alla riservatezza verso le parti. Per questo motivo, le parti possono parlare tranquillamente con il mediatore, analizzando aspetti e situazioni che invece non potrebbero mai essere esposte ad un giudice.

Luogo

Competenza territoriale

Per la mediazione, come per il giudizio ordinario, esiste la competenza territoriale; ciò significa che le domande di mediazione devono essere presentate presso un Organismo sito nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia in questione. Per alcune materie è possibile derogare alla competenza territoriale.

Accordo

Titolo esecutivo

Il verbale di mediazione contenente l’accordo, sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

In tutti i casi in cui non fossero presenti in mediazione gli avvocati delle parti, l’accordo potrà essere omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale.

In caso di mancato raggiungimento dell’accordo e nell’eventualità di avvio di un contenzioso giudiziario, il Giudice può desumerne dal verbale di mediazione elementi di prova e in determinati casi può condannare la parte che ha fatto fallire la mediazione al pagamento delle spese legali e processuali.