Dal 1° gennaio 1998 il condominio è sostituto d’imposta.
In base alla normativa vigente, l’amministratore, in rappresentanza del condominio, è tenuto a operare la ritenuta d’acconto sulle somme erogate a taluni soggetti:
– effettuare le ritenute d’acconto sulle somme erogate ai dipendenti condominiali (per esempio al portiere);
– effettuare le ritenute d’acconto sulle somme rogate ai lavoratori autonomi che effettuino prestazioni a favore del condominio (per esempio professionisti).
– effettuare le ritenute d’acconto sulle somme erogate allo stesso amministratore.