Il Condominio diventa un luogo di lavoro e quindi è soggetto agli obblighi ed agli adempimenti di cui al Dlgs 81/2008, quando alcuni dei servizi (es. pulizia scale, giardinaggio, portierato, etc.) vengono svolti da personale dipendente da contratto di lavoro subordinato.
In questi casi, l’amministratore di condominio assume il ruolo di datore di lavoro e come tale, ha una serie di obblighi:
Deve effettuare una valutazione dei rischi presenti nel condominio, identificando tutte le potenziali pericolosità per i lavoratori;
Deve redigere il DVR, un documento che descrive i rischi identificati e le misure adottate per prevenirli e proteggere i lavoratori;
Deve nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che si occuperà della gestione della sicurezza in condominio;
Deve garantire che tutti i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza;
Deve coordinare le attività delle diverse imprese che operano nel condominio, assicurando che lavorino in sicurezza.In caso di infortuni o malattie, l’amministratore di condominio può essere ritenuto responsabile civilmente e penalmente.
Il rispetto del D.Lgs. 81/08 è un obbligo di legge e il suo mancato rispetto può comportare sanzioni amministrative e penali. In caso di infortuni o malattie, l’amministratore di condominio può essere ritenuto responsabile civilmente e penalmente.
Cassazione penale n. 44625-2023 – RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE IN TEMA DI PREVENZIONI DI INFOR