Il Decreto Ministeriale n. 246 del 25 gennaio 2019 ha previsto anche per gli edifici di civile abitazione l’obbligo di predisporre il sistema di «gestione della sicurezza antincendio» in base a livelli di prestazione attribuiti in relazione all’altezza antincendi degli edifici (altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso), da quello di più semplice gestione (L.P.O, da 12 a 24 metri di altezza antincendio) a quello più impegnativo (L.P.3, oltre 80 metri di altezza antincendio).