L’art. 1129 del Codice civile parla esplicitamente e per la prima volta di passaggio di consegne stabilendo all’ottavo comma quanto segue: «Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi».
Da un punto di vista prettamente contabile il passaggio di consegne rappresenta una vera e propria chiusura contabile da eseguirsi alla data in cui si realizza effettivamente il passaggio.
Da un punto di vista prettamente fiscale bisognerà tenere conto degli adempimenti già scaduti, relativi alla porzione di esercizio amministrativo trascorsa verificandone la relativa corretta esecuzione e controllare e porre in atto gli adempimenti di successiva scadenza.