La figura del responsabile dei lavori, la cui nomina spetta al committente (Condominio), non è obbligatoria. La norma dispone però che in caso di mancato esercizio della facoltà di designarla, il committente, e nel caso del Condominio l’Amministratore, ne assume il ruolo e le responsabilità.
L’articolo 89 del D.lgs. 81 del 2008 individua il responsabile dei lavori nel “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti” dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro tra cui:
- la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle Imprese affidatarie e dei lavoratori autonomini in relazione ai lavori da eseguire, assicurandosi che le stesse dispongano di tutta la documentazione necessaria;
- il controllo sull’esecuzione dei lavori verificando che gli stessi vengano eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza;
- la redazione e l’invio all’USL competente prima dell’inizio dei lavori, della Notifica Preliminare nei casi previsti;
- la nomina il coordinatore della sicurezza, ovvero di un professionista competente per coordinare le attività di sicurezza in cantiere, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese e negli altri casi previsti dalla Legge, vigilando sul suo operato.
La nomina del Responsabile dei Lavori appare quindi opportuna ogniqualvolta il committente non abbia le capacità professionali per rispettare tutti gli obblighi a lui imposti dalla normativa ovvero quando, come nell’ipotesi di lavori effettuati in condominio, l’opera venga commissionata da più committenti.
L’atto di nomina del responsabile dei lavori dovrà essere redatto in modo da individuare con esattezza le competenze e le funzioni che sono a lui
delegate in modo da eliminare la responsabilità del committente. L’atto dovrà essere redatto per iscritto e munito di data certa.
La costante giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di Cassazione ribadisce, infatti, che “il committente è esonerato dalle proprie
responsabilità esclusivamente se ha provveduto con tempestività non solo alla nomina di un responsabile dei lavori, ma altresì al conferimento allo stesso
di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l’osservanza delle norme antinfortunistiche” (Cass. Pen. 14 marzo 2008 n. 23090).
La delega deve riguardare “poteri decisori, gestionali e di spesa” in modo che il committente venga esonerato dalle responsabilità (Cass. Pen. 28
maggio 2013 n. 37738).
Pur trattandosi di una figura alternativa, la nomina del responsabile dei lavori non esonera completamente il committente dalle proprie
responsabilità. Quest’ultimo potrà sempre essere chiamato a rispondere per culpa in eligendo, laddove abbia scelto un professionista privo delle
necessarie capacità e competenze e per culpa in vigilando per non avere adeguatamente verificato l’operato del responsabile dei lavori.
Cassazione penale n. 44625-2023 – RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE IN TEMA DI PREVENZIONI DI INFOR