La mediazione civile è un procedimento stragiudiziale di risoluzione delle controversie, dove le parti e i loro avvocati si incontrano con un terzo soggetto neutrale ed imparziale (il mediatore), il cui compito è di aiutarli a raggiungere un accordo amichevole per la risoluzione o composizione di una lite.
La prima caratteristica della Mediazione è dunque che l’esito della controversia non viene imposto da un Giudice o un Arbitro, ma sono le parti a determinarlo, avendo il pieno controllo della procedura dall’inizio alla fine. La seconda altrettanto importante consiste nella riservatezza dell’intero procedimento, in quanto nulla di quanto detto da una parte al mediatore (se questa così desidera) potrà essere rivelato all’altra parte e nemmeno utilizzato nell’eventuale giudizio, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo.
La legislazione italiana con il D.lgs. 28/2010 e le sue successive modifiche, prevede quattro ipotesi di mediazione:
– la mediazione facoltativa (o volontaria), in cui non è previsto alcun obbligo per le parti di svolgere il procedimento di mediazione;
– la mediazione obbligatoria (ex lege), quando le parti sono obbligate, prima di rivolgersi al giudice, ad esperire (a pena di improcedibilità della domanda) il procedimento di mediazione come disciplinato dalla normativa in materia;
– la mediazione delegata (o demandata) nell’ambito di un processo, se le parti sono inviate dal giudice a tentare il procedimento di mediazione (anche in questo caso la mediazione è condizione di procedibilità della domanda);
– la mediazione concordata (o consensuale), ipotesi in cui un contratto, uno statuto ovvero un regolamento, preveda una clausola di mediazione o conciliazione (con cui le parti si impegnano, nel caso dovesse al riguardo sorgere una controversia, ad esperire procedimento di mediazione prima di rivolgersi al giudice).
In ambito condominiale la procedura di mediazione è condizione di procedibilità di ogni domanda giudiziale, per cui obbligatoria.