Nell’elenco contenuto nell’art. 1117 cod. civ. (parti comuni), e, in particolare, nel par. 3 riguardante specificamente la variegata congerie degli impianti, sono enumerati anche quelli che servono alla distribuzione e/o alla trasmissione di: 1) gas; 2) energia elettrica; 3) riscaldamento; 4) condizionamento dell’aria. La norma qualifica tali impianti come “centralizzati”, termine che, dal punto di vista della disciplina condominiale, non ha un particolare significato, in quanto la qualità che conta per qualsiasi “parte” comune è quella di essere funzionalizzata (cioè utile) a tutti i condomini o a una parte di essi (verificandosi, in quest’ultimo caso, un’ipotesi di “condominio parziale”).
Nell’art. 1117 viene richiamato il concetto di “diramazione”, che nel caso degli impianti per la distribuzione e la trasmissione del gas, dell’energia elettrica, del riscaldamento e anche per il condizionamento dell’aria, costituisce il criterio per l’individuazione della proprietà dell’impianto medesimo. A ogni diramazione presente nell’impianto, si verifica un “mutamento” della titolarità, che passa da comune, a parziale (cioè di un gruppo di condomini), per finire a essere esclusiva nell’ultimo tratto.