L’ascensore che non sia stato installato originariamente nell’edificio al momento della costruzione di quest’ultimo e che venga installato successivamente da parte di alcuni condomini costituisce una parte comune non a favore di tutti i condomini, ma solo per quei condomini che hanno deciso di installarlo e ne hanno sostenuto le spese, salvo il diritto degli altri condomini di partecipare successivamente all’innovazione.
La normativa, in tema di barriere architettoniche è piuttosto ricca e, al contrario di quanto si pensi, affonda le sue radici già negli anni ’70.
La definizione ci viene fornita dal DM 236/89 e pone l’accento su un punto fondamentale: le barriere architettoniche non sono solamente quelle fisiche ovvero quelle risolvibili con la classica rampa. Il campo è molto più ampio e comprende qualunque tipo di struttura, ostacolo, segnale che crei un impedimento e renda inagibile o difficilmente fruibile un luogo o un servizio.
Le definizioni dei tre diversi “gradi” di abbattimento delle barriere sono le seguenti:
- Accessibilità: si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
- Visitabilità: si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.
- Adattabilità: la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.