Quando gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, a servizio esclusivo di una o più unità immobiliari, devono essere appoggiati sul lastrico solare, o su altre superfici comuni, trova applicazione la disciplina dettata per gli impianti di ricezione radiotelevisiva
e assimilati.
L’articolo 1122 bis del codice civile stabilisce che “è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”.
Tuttavia l’’assemblea con la maggioranza degli intervenuti e di due terzi dei millesimi, può ripartirne l’uso tra tutti i condòmini, essendo tenuta a salvaguardare le «diverse forme di utilizzo previste dal regolamento o comunque in atto», ovvero quale parte del lastrico vada destinata
all’installazione dell’impianto per produrre energia e
quale debba restare destinata all’uso cui è stata adibita.